A chi è rivolto
Accesso civico semplice e generalizzato
Tutti i cittadini hanno diritto di accesso a dati e documenti, tramite l'accesso civico.
In particolare:
- L'accesso civico semplice a dati e documenti con obbligo di pubblicazione, è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a pubblicare ma di cui abbiano omesso la pubblicazione.
- L'accesso civico generalizzato (FOIA-Freedom of information act), è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Accesso documentale
L'accesso documentale è rivolto a tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese) che dimostrino di avere un interesse giuridicamente rilevante nei confronti dell’atto oggetto del diritto di accesso. Il diritto di accesso è riconosciuto anche alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.
È rivolto al cittadino interessato a richiedere, prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi di cui ha un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Descrizione
Il servizio “Accesso agli Atti” permette a chi ne ha interesse di prendere visione o estrarre copia dei documenti amministrativi richiesti e può essere civico o documentale.
L'Accesso Civico è il diritto del cittadino di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni.
L’accesso civico si distingue in:
- accesso civico semplice - consente a chiunque, senza indicare motivazioni, di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
- accesso civico generalizzato - consente a chiunque, senza indicare motivazioni, il diritto di accedere a dati e a documenti, detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
L'accesso documentale (il tradizionale Accesso agli Atti), permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.
La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata.
Come fare
Per richiedere l'accesso agli atti il cittadino può:
- compilare la richiesta online, tramite l'apposito servizio digitale;
- recarsi presso l’Ufficio competente previo appuntamento.
Cosa serve
Ai fini della corretta compilazione della domanda, il cittadino deve indicare il tipo di accesso agli atti che intende chiedere:
- civico semplice;
- civico generalizzato;
- documentale;
- indicare i dati o i documenti per i quali richiede l'accesso;
- solamente in caso di accesso documentale, indicare il motivo della richiesta.
Cosa si ottiene
Il procedimento di accesso agli atti deve concludersi con provvedimento espresso e motivato.
Per l’accesso civico semplice o generalizzato la risposta sarà inviata al cittadino tramite posta elettronica.
Per la richiesta di accesso documentale il cittadino otterrà la sua risposta secondo una delle seguenti modalità scelta nella domanda:
- presa visione: esame senza estrazione di copie;
- copia cartacea: esame ed estrazione di copia semplice con pagamento dei costi di riproduzione;
- copia conforme cartacea: esame ed estrazione di copia conforme (l’ente attesta la conformità all’originale del documento), pagamento dei costi di riproduzione e applicazione dell’imposta di bollo;
- copia digitale su supporto elettronico: esame ed estrazione di copia con rilascio su supporto elettronico da fornirsi da parte del richiedente;
- copia digitale a mezzo posta elettronica: esame ed estrazione di copia con rilascio a mezzo di posta elettronica;
- copia conforme digitale su supporto elettronico: esame ed estrazione di copia con rilascio su supporto elettronico da fornirsi da parte del richiedente e applicazione dell’imposta di bollo;
- copia conforme digitale a mezzo posta elettronica: esame ed estrazione di copia con rilascio a mezzo di posta elettronica e applicazione dell’imposta di bollo.
Soltanto in caso di presa visione o copie cartacee il cittadino non dovrà recarsi presso lo sportello per ritirare il documento.
Tempi e scadenze
Quanto costa
La presentazione della domanda non prevede costi, tranne per l'accesso documentale per cui è previsto l'acquisto di una marca da bollo. Successivamente occorrerà versare i diritti di segreteria 30,00€. La ricevuta dovrà essere inviata all'indirizzo comune@pec.comune.percile.rm.it.
Accedi al servizio
Puoi richiedere l’iscrizione a Accesso agli atti direttamente online tramite identità digitale.
Accedi al servizioCasi particolari
Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, il procedimento può essere sospeso per un massimo di 10 giorni quando ci sono controinteressati. In questo caso la Pubblica Amministrazione è tenuta a dare comunicazione ai controinteressati, inviando una copia della stessa. I controinteressati possono presentare motivata opposizione alla domanda d’accesso. Decorso tale termine, la Pubblica Amministrazione decide in merito alla domanda.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dalla legge.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Termini e condizioni di servizio.pdf
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