Accesso agli atti

  • Servizio attivo
Servizio per richiedere l'accesso ai documenti amministrativi
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A chi è rivolto

Accesso civico semplice e generalizzato

Tutti i cittadini hanno diritto di accesso a dati e documenti, tramite l'accesso civico.

In particolare:

  •     L'accesso civico semplice a dati e documenti con obbligo di pubblicazione, è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a pubblicare ma di cui abbiano omesso la pubblicazione.
  •     L'accesso civico generalizzato (FOIA-Freedom of information act), è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Accesso documentale

L'accesso documentale è rivolto a tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese) che dimostrino di avere un interesse giuridicamente rilevante nei confronti dell’atto oggetto del diritto di accesso. Il diritto di accesso è riconosciuto anche alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.

È rivolto al cittadino interessato a richiedere, prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi di cui ha un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

 

Descrizione

Il servizio “Accesso agli Atti” permette a chi ne ha interesse di prendere visione o estrarre copia dei documenti amministrativi richiesti e può essere civico o documentale.

L'Accesso Civico è il diritto del cittadino di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni.

L’accesso civico si distingue in:

  • accesso civico semplice - consente a chiunque, senza indicare motivazioni, di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
  • accesso civico generalizzato - consente a chiunque, senza indicare motivazioni, il diritto di accedere a dati e a documenti, detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

L'accesso documentale (il tradizionale Accesso agli Atti), permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.

La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata.

Come fare

Per richiedere l'accesso agli atti il cittadino può:

  •  compilare la richiesta online, tramite l'apposito servizio digitale;
  •  recarsi presso l’Ufficio competente previo appuntamento.

Cosa serve

Ai fini della corretta compilazione della domanda, il cittadino deve indicare il tipo di accesso agli atti che intende chiedere:

  • civico semplice;
  • civico generalizzato;
  • documentale;
  • indicare i dati o i documenti per i quali richiede l'accesso;
  • solamente in caso di accesso documentale, indicare il motivo della richiesta.

 

Cosa si ottiene

Il procedimento di accesso agli atti deve concludersi con provvedimento espresso e motivato.

Per l’accesso civico semplice o generalizzato la risposta sarà inviata al cittadino tramite posta elettronica.

Per la richiesta di accesso documentale il cittadino otterrà la sua risposta secondo una delle seguenti modalità scelta nella domanda:

  • presa visione: esame senza estrazione di copie;
  • copia cartacea: esame ed estrazione di copia semplice con pagamento dei costi di riproduzione;
  • copia conforme cartacea: esame ed estrazione di copia conforme (l’ente attesta la conformità all’originale del documento), pagamento dei costi di riproduzione e applicazione dell’imposta di bollo;
  • copia digitale su supporto elettronico: esame ed estrazione di copia con rilascio su supporto elettronico da fornirsi da parte del richiedente;
  • copia digitale a mezzo posta elettronica: esame ed estrazione di copia con rilascio a mezzo di posta elettronica;
  • copia conforme digitale su supporto elettronico: esame ed estrazione di copia con rilascio su supporto elettronico da fornirsi da parte del richiedente e applicazione dell’imposta di bollo;
  • copia conforme digitale a mezzo posta elettronica: esame ed estrazione di copia con rilascio a mezzo di posta elettronica e applicazione dell’imposta di bollo.

Soltanto in caso di presa visione o copie cartacee il cittadino non dovrà recarsi presso lo sportello per ritirare il documento.

Tempi e scadenze

Il procedimento di accesso agli atti deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

Quanto costa

La presentazione della domanda non prevede costi, tranne per l'accesso documentale per cui è previsto l'acquisto di una marca da bollo. Successivamente occorrerà versare i diritti di segreteria 30,00€. La ricevuta dovrà essere inviata all'indirizzo comune@pec.comune.percile.rm.it.

Accedi al servizio

Puoi richiedere l’iscrizione a Accesso agli atti direttamente online tramite identità digitale.

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Casi particolari

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, il procedimento può essere sospeso per un massimo di 10 giorni quando ci sono controinteressati. In questo caso la Pubblica Amministrazione è tenuta a dare comunicazione ai controinteressati, inviando una copia della stessa. I controinteressati possono presentare motivata opposizione alla domanda d’accesso. Decorso tale termine, la Pubblica Amministrazione decide in merito alla domanda.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dalla legge.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Tecnico

Via Attorno Palazzo Borghese, 8, 00020


Codice dell'ente erogatore

c_g444

Ultimo aggiornamento: 28/03/2025, 15:41

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